Il rapporto tra l’amministratore e i singoli condòmini risulta regolato dalle norme del codice civile di cui al Libro III, titolo VII, capo II “Del condominio negli edifici” dall’art. 1117 all’art. 1139 e, in mancanza di specifica regolamentazione, dalle norme di cui al Libro III, titolo VII, capo I “Della comunione“, per esplicito richiamato operato dall’art. 1139 c.c.
Per tutte le problematiche non esplicitamente contemplate negli articoli del c.c. si osservano le norme generali sulla comunione del bene.
Per tutte le problematiche riguardanti il condominio in generale, ma anche l’amministratore, si rinvengono nelle disposizioni di attuazione del codice civile, sezione III, disposizioni relative al libro III, articoli da 59 a 72.
