La videosorveglianza nel condominio

La recente legge di riforma del condominio ha introdotto nel codice civile l’articolo all’art. 1122ter, che disciplina l’installazione sulle parti comuni dell’edificio degli impianti di videosorveglianza, prevedendo che la relativa delibera sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Questo tema è ancora in discusssione da parte del Garante specie per la videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il Garante si è espresso, al momento, con due provvedimenti:

il primo del 2000 nel quale si impartivano le prime prescrizioni nell’attesa di una specifica legislazione; mentre il secondo del 2004 più dettagliato in quanto volto a diverse prassi applicative.

Nello specifico il primo provvedimento è rivolto alla videosorveglianza ed ai trattamenti relativi ai dati ammessi solo in assoluta presenza di situazioni concrete che ne giustificano l’intallazione per la protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Tali riprese sarebbero dovute essere limitate ad angolidi visuale evitando la ripresa dei luoghi circostanti.

Nonostante tutto il Garante, e nello specifico della questione condominiale, lamenta l’assenza di una disciplina organica che permetteva di risolvere i problemi per eventuali quorum deliberativi e gli aventi diritto alla partecipazione dell’assemblea.

Il Garante si è espresso inserendo nei provvedimenti prescrizioni vincolanti per tutti coloro che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza.

Dando precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengono eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.

Ma per risolvere qualsiasi nodo c’è bisogno di fare riferimento alla giurisprudenza ed in particolare alla Corte di Cassazione che in diverse occasioni (Cass. 22602/2008 e 44156/2008), ha risolto i problemi di privacy che si pongono nei casi in cui un condomino decide di installare delle telecamere, a protezione della propria unità abitativa.

La Corte ha, infatti, stabilito che l’unico onere che ha il condomino che decide di installare delle telecamere è quello di informare gli altri condomini. Le scene di vita riprese, non devono, però, interessare vita privata altrui, atteso che tale ripresa può costituire reato ai sensi dell’art.6l5bis c.p.

In particolare, la Corte ha avuto modo di specificare che, si integra il reato di “interferenze illecite nella vita privata”, solo se sussistono due elementi:

il primo la “violazione di domicilio”, con strumenti di videosorveglianza;

il secondo “l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata”; (nel caso di specie, la telecamera in questione riprendeva, in piccola parte, il davanzale e il balcone dell’abitazione dei vicini).

La ripresa del passaggio di persone dal portone di ingresso non può considerarsi, quindi, alla stregua di momenti di vita privata; quindi non può integrare il reato de quo.

Perché riferita a comportamenti tenuti in spazi di fatto non protetti alla vista degli estranei poiché tali spazi “sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico”. Lo stesso dicasi del pianerottolo delle scale.

A questo punto possiamo ritenere possibile l’installazione di una videocamera che “osservi” il pianerottolo; ma l’angolo di inclinazione della telecamere deve essere tale da non permettere di osservare la porta di ingresso del vicino.

È sempre .necessario, però, esporre appositi cartelli che avvertono che l’area è sottoposta a videosorveglianza.

La videosorveglianza nel condominio

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